Come noto, in relazione alla cessione a titolo oneroso del credito, l’art. 1266, comma 1, c.c. dispone che “il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione”, potendo la garanzia essere esclusa pattiziamente dalle parti, ma mai per il fatto proprio del cedente. In merito all’applicazione di questa norma, la Corte di Cassazione ha confermato che “la cessione di un credito inesistente è valida, onde il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della “garanzia” ex lege che è accessoria, costituisce un effetto naturale del contratto ed ha la funzione di assicurare comunque il ristoro dell’interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui l’effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell’inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente (es. mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito)”.