In materia di bancarotta fraudolenta “documentale”, l’art. 216, comma 1, n. 2), l.f. prevede che sia punito penalmente l’imprenditore dichiarato fallito che abbia “sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”. La Suprema Corte ha ricordato che il mancato aggiornamento dei libri contabili obbligatori (nel caso di specie il libro giornale, il libro dei beni ammortizzabili e il libro inventari) ricade in tale fattispecie in quanto “determin[a] notevoli difficoltà nella ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società”. In punto di elemento soggettivo, con la pronuncia in oggetto si è ribadito che “una volta accertata la condotta di bancarotta fraudolenta documentale sorretta dal dolo generico, diviene superfluo l’accertamento del dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione, distruzione o omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, essendo le fattispecie alternative tra loro”.