In materia di intese restrittive dalla concorrenza, l’art. 101, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede che “sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”. A questo proposito, il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente affrontato la questione riguardante l’ascrivibilità dell’illecito anticoncorrenziale alla “società madre”, nel caso in cui la condotta venga realizzata (in tutto o in parte) da una società partecipata da quest’ultima. La pronuncia in oggetto ha anzitutto premesso, in via generale, che “il comportamento [anti-concorrenziale] di una società partecipata può essere ascritto alla società madre in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, detta partecipata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche”. In particolare, ciò può avvenire senza dubbio nei casi di: (a) “controllo” da parte della società madre, e (b) esercizio di una “influenza determinante” sulla società partecipata. Nel primo caso, “tali considerazioni sono pienamente applicabili nel caso in cui una società madre abbia la possibilità di esercitare tutti i diritti di voto associati alle azioni della sua partecipata, in quanto detta società madre è in grado di esercitare un controllo sul comportamento della partecipata senza che dei terzi, in particolare altri azionisti, possano, in linea di principio, opporvisi”. Nel secondo caso, il Tribunale ha avuto modo di individuare i seguenti indici di “esercizio effettivo” di una “influenza determinante” da parte di una società rispetto a una propria partecipata: (i) potere di designare, nominare e/o proporre la revoca dei membri dell’organo amministrativo, (ii) potere di convocare l’assemblea generale dei soci, (iii) sussistenza di rapporti personali fra gli enti giuridici che compongono l’unità economica, quale ad esempio la presenza di “rappresentanti effettivi” della “società madre” in seno all’organo amministrativo della partecipata, (iv) presenza di un “ruolo attivo” in seno a comitati endo-consiliari, seppur non dotati di autonomi poteri decisionali, (v) partecipazione al “processo decisionale strategico” della società partecipata, (vi) ricezione di aggiornamenti regolari e di relazioni, nonché regolare informativa circa la strategia commerciale della partecipata.