È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 16 maggio 2019, n. 113 – il testo della Legge 3 maggio 2019, n. 39 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”. La Legge ha interessato anche il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’art. 5 della stessa ha infatti previsto l’introduzione di un nuovo art. 25-quaterdecies nel corpo del D.Lgs. 231/2001, il quale prevede che, in caso di commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – “si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; (b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote”. Si prevede altresì che “nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera (a) […] si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, [del D.Lgs. 231/2001] per una durata non inferiore a un anno”.