Come noto, la Legge 12 aprile 2019, n. 31 recante “Disposizioni in materia di azione di classe” – il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 18 aprile 2019, n. 92 – ha apportato delle rilevanti modifiche alla disciplina dell’azione di classe e dell’azione collettiva inibitoria, introducendone le relative norme all’interno del codice di procedura civile (nuovo Titolo VIII-bis del libro IV). In particolare, la legge disciplina i seguenti aspetti: (i) l’ambito di applicazione dell’azione di classe; (ii) la forma e l’ammissibilità della domanda per l’azione di classe; (iii) l’ipotesi di pluralità delle azioni di classe; (iv) le modalità di adesione all’azione di classe; (v) il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti e il rappresentante comune degli aderenti; (vi) l’azione inibitoria collettiva. A tal proposito, l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) ha recentemente illustrato il contenuto della legge in una propria Circolare, “soffermandosi sulle modifiche rispetto alla disciplina anteriore contenuta nel Codice del consumo, discutendo le questioni aperte ed evidenziando alcuni aspetti che sollevano perplessità sul piano della coerenza del sistema delle garanzie per le imprese”.