La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), con propria Delibera dello scorso 3 settembre – il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 10 settembre 2019, n. 212 – ha approvato alcune modifiche al Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) in materia di mercati (Regolamento Mercati). Tali modifiche si sono rese necessarie considerate, da un lato, “l’opportunità di procedere ad un ampliamento del perimetro della disciplina delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato, di cui all’art. 4, comma 2 del regolamento mercati, nel proposito di prevedere l’assunzione di partecipazioni da parte del gestore anche in società, autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, che predispongono e gestiscono circuiti informativi per l’inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari” e, dall’altro lato, “l’esigenza di apportare una contestuale modifica nell’obbligo, posto in capo al gestore del mercato ai sensi dell’art. 21, comma 1 del regolamento mercati, di fornire alla Consob una preventiva informativa in ordine ai progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all’acquisizione di partecipazioni di cui all’art. 4 dell’indicato regolamento”.