La Suprema Corte ha recentemente sintetizzato le principali funzioni e attribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione di società per azioni. In particolare: (a) “le attribuzioni ed i doveri del presidente del consiglio di amministrazione di una società azionaria e del suo vice presidente riguardano compiti specifici di tipo organizzativo”; (b) fra tali doveri rientra lo “svolgimento di adempimenti di natura neutrale, volti alla direzione e al coordinamento dell’organo consiliare, onde ne emerge il carattere sovente super partes”; (c) il presidente deve in ogni caso assumere “tutte le decisioni relative allo svolgimento dei lavori in via definitiva ed autonoma, non quale mera espressione della volontà della maggioranza dei consiglieri”; (d) inoltre, egli “è destinato a svolgere almeno tutte le funzioni necessarie al proficuo svolgimento dei lavori, all’instaurazione di un ambiente adeguato alla discussione, all’utile perfezionamento del procedimento collegiale”. Da un diverso punto di vista, in merito alla possibilità di revocare l’incarico di presidente (lasciando impregiudicata la carica di amministratore), la pronuncia in oggetto ha enunciato il principio secondo cui “in applicazione analogica dell’art. 2383 c.c., la revocabilità dell’incarico di presidente o di vicepresidente è dunque sempre consentita, anche in mancanza di giusta causa, intesa come sussistenza di fatti che abbiano compromesso il rapporto di fiducia a monte del conferimento di tale incarico, salvo il risarcimento del danno”.