La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito alla portata dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’organo di controllo (collegio sindacale, comitato per il controllo sulle gestione o consiglio di sorveglianza) ai sensi dell’art. 149 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con particolare riferimento alla vigilanza in ordine al contenuto della relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’art. 123-bis TUF. Premesso che la redazione e approvazione di tale relazione rientra fra i compiti dell’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione), la Suprema Corte ha escluso la responsabilità dell’organo di controllo in caso di scorretta informazione in tale relazione sulle regole di funzionamento dell’organo amministrativo e di nomine interne alla società. Infatti, “non è possibile attribuire una responsabilità per omessa vigilanza sull’attuazione dello statuto al consiglio di sorveglianza per non aver vigilato affinché la relazione sul governo societario contenesse nel dettaglio le informazioni relative alla disciplina ed al funzionamento” dell’organo amministrativo della società, ipotesi non espressamente indicata dalla legge e che non può essere ricondotta al generale dovere di vigilanza.