Ai fini di un’ampia riforma delle banche popolari costituite in forma di società cooperativa, il legislatore italiano ha previsto, fra l’altro, che: (a) le banche popolari costituite in tale forma e aventi un attivo, a livello consolidato, superiore a 8 miliardi di Euro debbano trasformarsi in società per azioni (art. 29, comma 2-bis, TUB); (b)…