La Suprema Corte ha recentemente affrontato la questione relativa alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio nel procedimenti sanzionatori dinnanzi pubbliche autorità, nel caso di specie la Banca d’Italia. A questo riguardo, riprendendo alcuni conformi precedenti di legittimità, la Cassazione ha ribadito che: (i) “la violazione del diritto al contraddittorio presuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa, specificamente conculcato o compresso nel procedimento sanzionatorio”, così privilegiando “una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio, che richiama il pragmatico canone giuspubblicistico della strumentalità delle forme e risulta in piena sintonia con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con gli approdi della giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia sull’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali”; (ii) “in tema di vigilanza bancaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, postula solo che, prima dell’adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell’addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all’interessato delle conclusioni dell’Ufficio addetto all’istruttoria o di sua mancata audizione innanzi al Direttorio, non trovando d’altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale”.