La Corte d’Appello di Milano ha ricordato che la particolare attenzione del legislatore europeo e nazionale per le informazioni “privilegiate” (come definite dagli artt. 180, comma 1, lett. b-ter), del Testo Unico della Finanza e 7 della Market Abuse Regulation) deriva dal fatto che tale tipologia di informazione “conferisce alla persona che la detiene un vantaggio rispetto a tutti gli altri intervenienti sul mercato che la ignorano [e] tale vantaggio informativo altera il regolare funzionamento del mercato mobiliare perché il titolo viene scambiato ad un prezzo che il contraente ignaro non accetterebbe se fosse anch’egli a conoscenza dell’informazione”. Quanto al requisito della price sensitivity, i giudici milanesi hanno confermato che “non occorre che l’informazione contenga anche il dettaglio quantitativo dell’operatività prevista […] essendo sufficiente che sia suscettibile di avere un effetto sui prezzi degli strumenti finanziari ai quali essa si riferisce”.