Come noto, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 delinea un dettagliato e ampio quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando sia i doveri del datore di lavoro, sia i criteri di imputazione della responsabilità in capo a quest’ultimo in caso di infortuni. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che: (i) “si distingue tra posizioni di controllo posizioni di protezione. Le posizioni di controllo sono quelle riferite al controllo di una fonte di pericolo e presuppongono in capo al garante l’esistenza di una posizione di dominio sull’oggetto del controllo. Le posizioni di protezione presuppongono l’affidamento al garante del compito di tutelare determinati beni da pericoli esterni”; (ii) in forza del principio di determinatezza, “l’obbligo di garanzia [deve essere] previsto in termini puntuali, cioè attraverso una norma chiara che consenta al soggetto di prevedere le conseguenze delle proprie omissioni”; (iii) dalla combinazione di quest’ultimo principio con quello di inviolabilità della libertà personale deriva la necessità che “sia chiaramente individuata la persona del garante, titolare di poteri giuridici impeditivi: in assenza di poteri giuridici impeditivi l’obbligo di vigilanza rilevate ai fini della responsabilità penale omissiva si tramuterebbe in un obbligo di mera sorveglianza”; (iv) “la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso”.