In materia di responsabilità penale omissiva dei membri del collegio sindacale per condotte illecite degli amministratori, ai sensi degli artt. 2403 ss. c.c. (nel caso affrontato nella pronuncia in oggetto, per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale), la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio di diritto secondo cui detta responsabilità “sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole volontà di agire anche a costo di far derivare dall’omesso controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori”.