Come noto, in materia di doveri e responsabilità degli amministratori di società per azioni, l’art. 2392, comma 1, c.c. prevede che, ove gli amministratori non adempiano ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”, essi “sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “non è configurabile un’estensione di responsabilità nei confronti del dimissionario per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni, trattandosi di responsabilità per fatto proprio (anche se di natura omissiva) e correlata ad un adempimento (la richiesta d’iscrizione della causa di cessazione dalla carica di amministratore) che [la legge] pone a carico [degli organi sociali superstiti] e che giammai potrebbe essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società”.