La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria per “acquisto indiretto” ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) e 45 del Regolamento adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti). Come noto, ai sensi del summenzionato combinato disposto, l’obbligo di lanciare un’OPA – previsto dall’art. 106 TUF in capo a chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere un numero di azioni o di diritti di voto superiori alla soglia del 25% (o 30% in caso di PMI) del totale – sorge anche nel caso in cui il superamento di dette soglie consegua a un cd. “acquisto indiretto”, ossia nella circostanza in cui la summenzionata partecipazione sia ottenuta mediante l’acquisto di partecipazioni in una diversa società, o la maggiorazione dei diritti di voto in quest’ultima, il cui patrimonio sia prevalentemente costituito dai titoli dell’emittente quotato, purché sia verificata almeno una delle due condizioni di prevalenza cd. oggettiva o prevalenza cd. valutativa previste, rispettivamente, dall’art. 45, comma 3, lett. a) e b), del Regolamento Emittenti. Con la Comunicazione in oggetto la CONSOB ha fornito alcuni chiarimenti applicativi della disciplina appena ricordata.