È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 275 del 18 novembre 2021 – il testo della Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 [(cd. Codice delle parti opportunità tra uomo e donna)], e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”. Tra le principali novità introdotte dalla Legge si segnalano, in particolare: (i) la modifica delle nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo, con l’ampliamento della portata di dette fattispecie; (ii) l’estensione dell’obbligo – previsto per le aziende private e pubbliche che impieghino un certo numero di dipendenti – di redigere un rapporto periodico sulla situazione del personale, mediante l’abbassamento della soglia a tal fine rilevante da 101 a 51 dipendenti impiegati; (iii) la previsione della nuova “certificazione della parità di genere” – ottenibile dal 1° gennaio 2022 –, volta ad attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro al fine di ridurre il divario di genere nel contesto lavorativo; (iv) la previsione di uno sgravio contributivo per il 2022 per i datori di lavoro che ottengano la suddetta certificazione; (v) l’estensione – alle società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate – della disciplina prevista dall’art. 147-ter, comma 1-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con riferimento all’equilibrio tra i generi nella composizione del consiglio di amministrazione. La Legge entrerà in vigore a far data dal 3 dicembre 2021.