In ambito processuale, l’art. 78, comma 2, c.p.c. prevede che si deve procedere alla nomina di un curatore speciale se il rappresentato si trova in una situazione di conflitto d’interessi con il rappresentante. Pronunciandosi in merito all’applicazione di detta disposizione alle azioni sociali di responsabilità promosse dai soci (in numero qualificato nelle S.p.A., ai sensi dell’art. 2393-bis c.c., e anche individualmente nelle S.r.l., ai sensi dell’art. 2476 c.c.), quali sostituti processuali della relativa società (litisconsorte necessaria), la Suprema Corte ha chiarito che: (i) “dal momento che l’amministratore sta in giudizio in proprio, quale legittimato passivo della domanda di risarcimento del danno, sussiste sempre il conflitto di interessi con la società, dal medesimo amministratore rappresentata. Poiché il conflitto va valutato in astratto e non in concreto, resta indifferente la posizione di fatto assunta dalla società, in persona del suo amministratore, legittimato passivo dell’azione risarcitoria: sussiste, per definizione, una situazione di incompatibilità fra l’interesse della società a vedere reintegrato il suo patrimonio, diminuito dagli atti inadempienti dell’amministratore, e l’interesse di questi a preservare il patrimonio personale da ogni pretesa”; (ii) il provvedimento di nomina del curatore speciale non è impugnabile attraverso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione. La Cassazione ha altresì chiarito che “[n]on sussiste, invece, un tale conflitto immanente d’interessi nella impugnazione delle deliberazioni assembleari”, essendo senz’altro “inconcepibile [la] nomina di un curatore speciale alla società, in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o, tanto più, delle deliberazioni consiliari”.