In materia di intermediazione finanziaria, l’art. 190 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) prevede l’applicazione di severe sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione, da parte della società, delle principali disposizioni in materia in materia di intermediari finanziari. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui “le sanzioni previste dal T.U.F. con riferimento ad illeciti diversi dagli abusi di mercato non sono qualificabili come penali nel senso definito dalla sentenza Engel”, non essendo equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle in materia di abusi di mercato. Da ciò discende l’inapplicabilità del principio del ne bis in idem al caso di specie, in quanto esso “opera quando la stessa condotta venga sanzionata con due sanzioni entrambe – formalmente o sostanzialmente, alla luce dei criteri Engel – penali”.