Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 individua il regime normativo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica nel caso in cui venga commesso, nel loro interesse o a loro vantaggio, uno dei reati “presupposto” individuati nel Decreto medesimo. Muovendo dalla premessa secondo cui “il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l’intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto stesso”, la Suprema Corte ha evidenziato che la responsabilità dell’ente non può che discendere dalla commissione di uno di detti reati “presupposto”, non potendosi operare applicazioni analogiche o estensive di illeciti non espressamente individuati nel D.Lgs. 231/2001, a nulla rilevando l’afferenza o lo stretto collegamento a settori normativi (penali) in parte ricompresi nel novero dei suddetti reati.