In materia di responsabilità degli esponenti della società capogruppo di un gruppo bancario, la Corte di Cassazione ha recentemente sostenuto che, nel caso in cui si verifichi una condotta illecita in seno a una controllata, gli esponenti della capogruppo possono essere chiamati a rispondere degli stessi in ragione delle loro specifiche attribuzioni in qualità di esponenti della società di vertice del gruppo societario (ai sensi, fra l’altro, del Testo Unico Bancario e delle Disposizioni di Vigilanza). La loro responsabilità “non è quindi […] una responsabilità oggettiva per fatto altrui (ossia per fatto degli organi e dei dipendenti della banca controllata) ma una responsabilità per fatto proprio, ossia per infrazioni concernenti l’attività della capogruppo, distinte ed ulteriori rispetto alle infrazioni concernenti l’attività della banca controllata”. Qualora sia disposta l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di tali soggetti, la pronuncia in oggetto ha ricordato che “integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della I. n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza”.