Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 delinea un dettagliato e ampio quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando sia i doveri del datore di lavoro, sia i criteri di imputazione della responsabilità in capo a quest’ultimo in caso di infortuni. In relazione alla definizione di “datore di lavoro”, l’art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto prevede che esso deve essere individuato nel “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa […]”. Affrontando la questione relativa alla possibile qualificazione come “datore di lavoro” dell’amministratore delegato con poteri limitati alla “ordinaria amministrazione”, la Corte di Cassazione ha confermato che un simile amministratore delegato deve considerarsi “datore di lavoro” ove allo stesso competa “ampia capacità gestoria dell’intera azienda” e possa esercitare “potestà funzionali organizzative, decisionali, gestionali e di spesa”. Infatti “[l]a competenza per le spese di ordinaria amministrazione […] non esclude il potere di spesa in materia di sicurezza; ciò in quanto è obbligo ordinario, non straordinario, e prioritario occuparsi delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza”.