L’art. 185 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) disciplina il reato di manipolazione del mercato, sanzionando “chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”. Con riferimento a tale ipotesi di illecito, la Cassazione ha confermato che: (i) “l’alterazione presa in esame dalla norma penale è solo quella che risulta dal raffronto tra il corretto valore di mercato, cioè quello che si sarebbe determinato in un regime di normale contrattazione senza la presenza di condotte artificiose, ed i valori raggiunti dal titolo o, meglio, gli effetti potenzialmente modificativi del valore dello strumento finanziario prevedibili ex ante in conseguenza della condotta tenuta dall’operatore”; (ii) la consumazione del reato in discorso “non richiede la verificazione dell’effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l’operatore va ad incidere con la sua condotta”; (iii) “[i]n nessun caso è sufficiente l’analisi degli effetti prodotti, i quali, se da un lato sono idonei ad alleggerire (ma non ad eliminare) per l’accusa la prova dell’idoneità della condotta, dall’altro non sono necessariamente correlati al presumibile (ex ante) sviluppo della stessa”.
Cass. Pen., Sez. V, 4 maggio 2022, n. 17789