La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla portata applicativa della disposizione di cui all’art. 63 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ossia in materia di applicazione della sanzione su richiesta dell’ente (cd. patteggiamento). A questo riguardo, con la pronuncia in oggetto i giudici di legittimità hanno chiarito che: (a) le vicende della persona fisica e dell’ente sono autonome, infatti “il fatto che l’imputato-persona fisica abbia patteggiato la pena costituisce un requisito di ammissibilità del patteggiamento dell’ente ma non performa il contenuto dell’azione esercitato nei confronti dell’ente stesso, né ne condiziona gli esiti, come si desume dal fatto che l’ente può patteggiare la sanzione anche quando il giudizio a carico dell’imputato-persona fisica è astrattamente definibile (ma non definito) con il patteggiamento”; (ii) con riferimento al pagamento delle spese processuali, “la sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell’ente ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 231 del 2001, non può comportare la condanna dell’ente stesso alle spese processuali”.