I giudici di legittimità sono tornati a occuparsi del tema molto dibattuto relativo alla possibilità per un socio di recedere dalla società nel caso in cui questa sia costituita per un termine definito, ma molto esteso. A questo riguardo – ricordando che la Cassazione aveva affrontato la questione, fra l’altro, con le pronunce n. 8962 del 2019 e n. 4716 del 2020 – la Corte si è espressa “in senso contrario all’assimilazione delle situazioni di durata indeterminata e di durata eccessivamente lontana nel tempo, ponendo in evidenzia sia il dato letterale dell’art. 2473, secondo comma, cod. civ., che limita tassativamente la possibilità di recedere ad nutum al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia la necessità di pervenire ad una valutazione sistematica delle disposizioni, che tenga conto della differente disciplina dettata per le società a responsabilità limitata rispetto a quella operante per le società di persone, sia, infine, l’interesse dei creditori sociali al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale”, come anche per “gli elementi rappresentati dal dato testuale della disciplina del recesso nelle società di capitali e dalla prevalenza, sull’interesse del socio al disinvestimento, dell’interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale e all’integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendo questi fare affidamento – diversamente da quanto accade per le società di persone – anche sul patrimonio personale dei singoli soci”.