Come noto, l’art. 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti erogati dai soci di società a responsabilità limitata in favore della società nel caso in cui essi, “in qualsiasi forma effettuati, [siano] stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta[va] un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha recentemente sostenuto che, in caso di trasferimento della partecipazione originariamente detenuta da parte del socio finanziatore, la postergazione del diritto al rimborso “permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società […], ove il credito resta in capo al medesimo, sia allorché egli abbia ceduto la partecipazione sociale comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata. Ciò deriva dalla ratio della disposizione, non mutando con tale situazione sopravvenuta l’esigenza di tutela dei creditori, restando rilevante, ai fini dell’applicazione della disciplina, unicamente l’integrazione dei presupposti del comma secondo dell’art. 2467 c.c. con riguardo al finanziamento a suo tempo concesso alla società partecipata”.