In relazione ai reati fallimentari di bancarotta di cui agli artt. 216, 217 e 218 l.f., il successivo art. 219, comma 3, l.f. prevede che, nel caso in cui i fatti di bancarotta “hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “l’occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto”.