La Corte di Cassazione ha recentemente avuto occasione di ribadire il proprio orientamento in merito alla definizione di insolvenza. In particolare, con la pronuncia in oggetto i giudici di legittimità hanno confermato che: “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d’impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività”.