L’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) ha recentemente pubblicato, nella collana “Il Caso”, un documento dal titolo “Di cosa rispondono gli amministratori nelle organizzazioni complesse? La gestione del rischio nei gruppi d’imprese e la responsabilità penale: il caso Viareggio”. Il documento in parola analizza e commenta l’ulteriore tappa di una nota vicenda processuale, in sede penale – ossia il caso dell’incidente ferroviario di Viareggio del 2009 –, i cui esiti giurisprudenziali pongono degli interrogativi sulla questione dell’allocazione delle responsabilità nell’ambito del gruppo di imprese. Nello specifico, il documento di Assonime evidenzia come “dall’esame delle ultime due sentenze sul caso in questione – Corte di Cassazione, sentenza n. 32899 dell’8 gennaio 2021 e Corte d’Appello di Firenze in sede di rinvio, sentenza n. 2719 del 20 settembre 2022 – emerge una ricostruzione della responsabilità per i reati colposi di evento che appare incompatibile con il principio di correlazione tra poteri, doveri e responsabilità all’interno delle organizzazioni complesse. L’esito di tale ricostruzione è l’attribuzione di una responsabilità per colpa generica in capo a tutti i vertici delle diverse società del gruppo, sino a risalire all’amministratore delegato della capogruppo, mentre si esclude la responsabilità delle figure che all’interno dell’organizzazione aziendale erano deputate a presidiare lo specifico rischio oggetto di causa e adottare le specifiche misure cautelari idonee ad evitare l’evento”.