L’art. 132 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario o TUB) sanziona chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, TUB in assenza delle autorizzazioni e iscrizioni richieste ai sensi di legge. L’art. 39 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto, a seguito di alcuni scandali finanziari, l’inasprimento delle sanzioni relative a numerose condotte illecite bancarie e finanziarie, disponendo fra l’altro il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all’art. 132 TUB, come al tempo in vigore. Nel contesto di una più ampia riforma della disciplina bancaria, il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ha inciso sul dettato dell’art. 132 TUB. Le Sezioni Unite Penali della Cassazione sono state investite della questione circa la “sopravvivenza” della norma di raddoppio delle pene appena ricardata, a seguito della riforma della norma “base” di cui all’art. 132 TUB. All’esito del procedimento è stato enunciato il seguente principio di diritto: “La riformulazione dell’articolo 132 del Decreto Legislativo n. 1 settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell’articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l’abrogazione tacita dell’articolo 39 della L. 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all’articolo 132 cit.”.