Come noto, i soci di società di capitali hanno a disposizione svariati modi per apportare risorse economiche (fra cui il denaro) a favore della propria partecipata. Infatti, i soci possono, fra l’altro, concedere “finanziamenti soci” a titolo di mutuo e dunque con diritto al rimborso oppure erogare versamenti “in conto capitale” destinati a confluire in apposite riserve e senza alcun diritto del socio di vedere restituito quanto versato se non in sede di liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo. A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, tenuto conto della diversa natura delle ricordate tipologie di apporti dei soci, “il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale costituisce effettivamente una distrazione ed integra, pertanto, la fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non rappresentando tali versamenti un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre la restituzione di quelli operati dai soci a titolo di mutuo è punibile a titolo di bancarotta preferenziale”.