Da un lato, l’art. 2504, comma 2, c.c. dispone che “l’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione […] nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante”; dall’altro, l’art. 2504-bis, comma 2, c.c. prevede che “la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504”. A questo proposito, i giudici di legittimità hanno recentemente confermato il proprio orientamento ad avviso del quale “gli effetti giuridici della fusione tra società si producono dal momento dell’adempimento delle formalità pubblicitarie, concernenti il deposito per l’iscrizione del registro delle imprese dell’atto di fusione previsto dalla norma, avente efficacia costitutiva, con la precisazione che […] il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione”.