La Corte di Cassazione ha ribadito – richiamando alcuni propri precedenti conformi e recenti spunti normativi in tal senso – il principio secondo cui è ben possibile cedere a un terzo un diritto di credito da risarcimento del danno. In particolare, la pronuncia in oggetto ha specificato che “il credito da risarcimento del danno da [fatto illecito] è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 c.c. e segg. Tale principio, non sussistendo alcun divieto normativo ostativo, è stato affermato: sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, in quanto è stato posto in rilievo che, essendo esso di natura non strettamente personale, non sussiste specifico divieto normativo al riguardo […] e non rimane in tal caso integrata ipotesi di cessione di crediti litigiosi vietata ex art. 1261 c.c. […]; sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos […]”. La cessione di un simile credito integra, peraltro, un’operazione di finanziamento, bensì di un “mero mezzo di pagamento da parte del cedente” in favore della controprestazione del cessionario.