È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023 – il testo della Legge 9 ottobre 2023, n. 137, avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 (meglio noto come “Decreto Giustizia”), recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”. Più precisamente, tra le varie novità introdotte dal Decreto (come convertito), si segnala l’ampliamento del catalogo dei cd. “reati-presupposto” – ossia dei reati che, laddove commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, possono dare origine alla responsabilità amministrativa dello stesso – attraverso l’integrazione del Decreto Legislativo 8 giugno del 2001, n. 231. Segnatamente, sono state apportate al D.Lgs. 231/2001 le seguenti modifiche: (i) all’art. 24, comma 1 (dedicato ai reati nei confronti della P.A.) sono stati inseriti i richiami ai reati di “Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e di “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (353-bis c.p.), con la previsione di sanzioni pecuniarie per l’ente fino a un massimo di seicento quote e delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. 231/2001; (ii) all’art. 25-octies.1 (dedicato ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti e trasferimento fraudolento di valori) è stato inserito il richiamo alla fattispecie di “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.), con la previsione di sanzioni pecuniarie fino a un massimo di seicento quote e delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001. La Legge di conversione è entrata in vigore a far data dal 10 ottobre 2023.