In materia di trasferimento d’azienda commerciale, l’art. 2560, comma 2, c.c. dispone che l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, purché gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori. A questo proposito la pronuncia di legittimità in oggetto – dopo aver ricostruito in dettaglio le diverse interpretazioni della giurisprudenza e della dottrina in argomento – ha evidenziato che, a differenza di quanto avviene in relazione ai rapporti non ancora esauriti, “il puro debito non fa parte [dell’organizzazione aziendale]; di conseguenza, nel caso di trasferimento dell’azienda, il puro debito non transita automaticamente con essa e non si trasferisce al cessionario, ma resta debito del cedente, ai sensi dell’art. 2560, primo comma, cod. civ., salva l’eccezione di cui al capoverso dello stesso articolo”. D’altra parte, la norma citata ha “lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori (già contraenti con l’impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560), quanto piuttosto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti”. Differente è il caso in cui il trasferimento d’azienda sia solo “formale”, ossia intercorra fra soggetti pur formalmente distinti ma che vedono una coincidenza fra titolari (anche indiretti) e amministratori (ad esempio “nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto e nel caso del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale”).