Come noto, l’art. 2383, comma 3, c.c. prevede che gli amministratori di società per azioni “sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”. In relazione alla quantificazione del risarcimento dei danni il Tribunale di Roma ha ricordato che “in difetto di giusta causa di revoca spetta all’amministratore rimosso dall’ufficio il diritto a percepire il compenso (pattuito o stabilito giudizialmente) fino alla scadenza (cd. periodo differenziale) o in caso di incarico a tempo indeterminato [ammissibile, ad esempio, nelle S.r.l.] alla percezione di un compenso la cui quantificazione è determinata nella misura del periodo di mancato preavviso o in via equitativa”. In ogni caso, anche nel caso in cui manchi una giusta causa di revoca, “non può configurarsi un diritto dell’amministratore a rimanere o ad essere reintegrato nella propria carica, atteso il rilievo primario assegnato dal legislatore alla garanzia del rapporto fiduciario che lega assemblea ed amministratore”.