Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 delinea un dettagliato e ampio quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando sia i doveri del datore di lavoro, sia i criteri di imputazione della responsabilità in capo a quest’ultimo in caso di infortuni. In merito alla responsabilità dell’amministratore e datore di lavoro “di diritto” nel caso in cui sia presente, in concreto, un diverso soggetto che lo sia “di fatto”, i giudici di legittimità hanno ricordato che “la responsabilità dell’amministratore della società, cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente e la posizione di garanzia nei confronti dello stesso, non viene meno per il fatto che il menzionato ruolo sia meramente apparente, essendo invero configurabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 299 d.lgs. 8 aprile 2008, n. 81, la corresponsabilità del datore di lavoro e quella di colui che, pur se privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici”.