L’art. 184 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) individua e sanziona le condotte illecite, da un latro, di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e, dall’altro, di raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate. A questo riguardo la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di abuso di informazioni privilegiate, nella nozione di “informazione privilegiata” rientrano anche le informazioni acquisite nelle tappe intermedie del processo che porta alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro che incide sul prezzo degli strumenti finanziari o degli altri oggetti dell’operazione speculativa e sulle decisioni di un “investitore ragionevole”, dunque non solo le informazioni relative a eventi price sensitive già accaduti, ma anche quelle relative a eventi “ragionevolmente prevedibili nel futuro”, a condizione che si tratti di informazioni “precise” ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 596 del 2014, e cioè sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell’evento pronosticato sui prezzi”.