In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’art. 216, comma 1, n. 1), l.f. prevede che sia punito l’imprenditore – dichiarato fallito – che “ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”. In argomento la Corte di Cassazione ha richiamato l’attenzione al fatto che “quando tutti i fattori aziendali, potenzialmente idonei a generare avviamento – che ne incorpora, a sua volta, la complessiva attitudine a creare reddito – siano oggetto di distacco, in assenza di adeguata contropartita, ben si configura il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ex art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall.”.