Nell’ambito del regime sanzionatorio per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l’art. 9, comma 2, lett. a) e b), precisa che le sanzioni interdittive possono consistere nell’interdizione dall’esercizio dell’attività e nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito. A questo proposito la Corte di Cassazione ha evidenziato che tali autorizzazioni, licenze o concessioni non devono “identificarsi esclusivamente nei provvedimenti che legittimano, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività d’impresa”, potendo anche consistere in più circoscritti provvedimenti amministrativi, in una prospettiva di gradualità e proporzionalità della risposta sanzionatoria rispetto alla interdizione all’esercizio dell’attività d’impresa.