Pronunciandosi con riferimento ai particolari doveri e responsabilità degli amministratori non esecutivi di enti creditizi, la Suprema Corte, muovendo dall’assunto secondo cui “ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell’ organizzazione societaria e dei controlli interni [le norme di settore] sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi”, ha avuto recentemente occasione di riprendere e confermare un proprio consolidato filone interpretativo ad avviso del quale “il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie […] non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega”.