In caso di condanna per aver abusato o comunicato illecitamente informazioni privilegiate, raccomandato o indotto altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, manipolato il mercato è sempre ordinata, ai sensi dell’art. 187 TUF, la confisca dei beni che costituiscono il profitto dell’illecito. Affrontando un caso riguardante una condotta di market abuse relativa ai titoli azionari di una società poi fusa per incorporazione in un’altra società (con conseguente estinzione della prima e cancellazione delle relative azioni, concambiate con quelle dell’incorporante), la pronuncia in oggetto ha confermato che “la conversione delle azioni [dell’incorporata] utilizzate per la commissione del reato, in azioni [dell’incorporante] per effetto della fusione societaria […] non fa venir meno il nesso di pertinenzialità tra il reato e i titoli azionari in sequestro e poi confiscati. In forza della fusione societaria le nuove azioni [costituiscono] il titolo di partecipazione proprietaria entro il nuovo ambito societario secondo un rapporto di corrispondenza per valore, il cd. rapporto di cambio, fondato sulle precedenti azioni. Queste, per effetto della fusione, non [cessano] di esistere ma sono […] trasfuse come quote della nuova società, prosecuzione della precedente. La novazione azionaria non [determina] un titolo del tutto originale rispetto alle precedenti azioni, che [rappresentano] la misura per la partecipazione alla nuova realtà societaria, le cui azioni conservano e dipendono dal nesso di derivazione dalle precedenti”.