In materia di start-up innovative, l’art. 31, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che tale tipologia di società non è soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. L’art. 25 del citato D.L. 179/2012 limita l’applicazione alla singola società della disciplina speciale in materia di start-up innovative a un termine massimo temporale di cinque anni. I giudici di legittimità hanno evidenziato che: (a) “l’iscrizione di una società quale start up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento […] non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento […] essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start up innovativa”; (b) “il termine quinquennale di non assoggettabilità di tali società a procedure concorsuali (diverse da quelle previste dalla legge sul sovraindebitamento) decorre dalla data di loro costituzione e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali”; (c) “la cessazione del beneficio in questione avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge […] senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l’adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up (che ha già perso il beneficio) dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall’ufficio stesso”.