In materia di offerta al pubblico, l’art. 94, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) dispone, da un lato, che “coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob”. Si affianca alla possibile responsabilità dell’emittente o dell’offerente per falsità o incompletezza del prospetto anche quella dell’autorità di vigilanza. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che si deve riconoscere la “responsabilità della Consob, tenuta all’osservanza del principio del neminem laedere per omissione di controllo, sui dati contenuti in un prospetto informativo falso”. In particolare, “in presenza di erronee indicazioni nel prospetto informativo e nei documenti a esso allegati, il sindacato del giudice sulla mancata attivazione dei poteri di controllo dell’autorità di vigilanza deve svolgersi sulla base delle regole di prudenza, diligenza e perizia”, non potendosi d’altra parte ritenere “responsabile la Consob per il solo fatto della falsità del prospetto, in quanto in questo modo le si attribuirebbe una responsabilità di mera posizione idonea a dare luogo a un rischio di paralisi dell’attività di autorizzazione alla pubblicazione dei prospetti o, comunque, a un eccesso di deterrenza”.