Come noto, in materia di intese restrittive della concorrenza, l’art. 101, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede che “sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”. Con riferimento al risarcimento del danno derivante da condotte anticoncorrenziali poste in essere in violazione di tale norma, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha affrontato la questione della risarcibilità del danno indiretto subito dal soggetto che abbia finanziato o comunque sovvenzionato l’acquisto di un bene o servizio rientrante nell’intesa (dunque non di quello diretto dell’acquirente) a un prezzo superiore rispetto a quello normale proprio di un mercato concorrenziale. A questo riguardo la Corte ha enunciato il principio secondo cui “le persone che […] hanno concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su [un mercato interessato da un’intesa], possono chiedere la condanna delle imprese che hanno partecipato a tale intesa al risarcimento del danno che hanno subito in ragione del fatto che, essendo stato l’importo di tali sovvenzioni più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza di detta intesa, queste persone non hanno potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi”.