In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali nei confronti dei creditori sociali, l’art. 2394 c.c. prevede che essi “rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale [così che] l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”. Con riferimento a tale norma, la Suprema Corte ha chiarito che il termine quinquennale di prescrizione entro cui deve essere eventualmente proposta l’azione decorre “dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti [come risultante] da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto”. Più in particolare, la Cassazione ha ricordato che “un bilancio di esercizio che segnali una situazione patrimoniale in negativo è idoneo a rendere manifesto lo stato di incapienza della società […]: ma è altrettanto indubbio che se il bilancio non è oggetto di pubblicazione, a norma dell’art. 2435 c.c., la conoscenza della situazione patrimoniale deficitaria resta circoscritta agli organi sociali e la sua conoscibilità da parte dei terzi non può essere utilmente affermata”.