L’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) ha recentemente pubblicato un documento dal titolo “Diritto all’oblio e deindicizzazione dai motori di ricerca: la giurisprudenza della Corte di giustizia” che analizza “la disciplina del diritto all’oblio contenuta nella normativa europea sulla protezione dei dati personali, alla luce della sentenza della Corte di giustizia nel caso Google Spain (C-131/12) e di due più recenti pronunce pregiudiziali della Corte […]” relative, rispettivamente, all’ambito di applicazione territoriale del diritto all’oblio (C-507/17) e al bilanciamento dei diritti fondamentali e libertà di informazione per i dati che, a livello europeo, godono di una tutela rafforzata. Si ricorda che l’art. 17, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation o GDPR) disciplina il cosiddetto “diritto all’oblio” prevedendo che “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali” al sussistere di determinate condizioni, elencate nel citato articolo. A tal proposito, Assonime ricorda che “a fronte degli sviluppi delle tecnologie digitali e della diffusione di internet è emersa l’esigenza di estendere la portata del diritto alla cancellazione dei dati, soprattutto per consentire all’individuo di pretendere la rimozione di uno o più dei risultati forniti dai motori di ricerca online in associazione a una chiave di ricerca basata sul proprio nominativo (cosiddetta ‘deindicizzazione’)” e riconosce come un forte impulso in tal senso si è avuto nel corso degli anni, a livello giurisprudenziale, mediante l’attività interpretativa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il documento in parola, in particolare, si sofferma su: (i) la sentenza Google Spain; (ii) le indicazioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 a valle della sentenza Google Spain; (iii) la portata territoriale della deindicizzazione; e (iv) diritto all’oblio e dati particolari.