La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di doveri e responsabilità degli amministratori di società di intermediazione mobiliare (SIM). A questo riguardo, confermando le statuizioni della corte di merito, la pronuncia in oggetto ha evidenziato che: (a) “in base al combinato-disposto degli artt. 2392 e 2381 c.c. sussiste un dovere degli amministratori di una società di agire informati, che si articola innanzitutto nel potere-dovere di sollecitare informazioni e chiarimenti agli organi delegati”; (b) tale obbligo “è ancor più stringente in capo agli amministratori di S.I.M. in funzione della particolare rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco”; (c) costituisce un illecito da parte degli amministratori “il fatto di non aver attivato adeguatamente il sistema di controlli organizzativi e di assetto interno alla società ipotizzato dal legislatore proprio allo scopo di prevenire il rischio di situazioni di conflitto di interesse, di danno alla clientela o di turbamento dell’ordinario svolgimento dell’attività di intermediazione finanziaria”. Con riferimento, invece, alla discrezionalità della SIM rispetto alla disciplina di legge di natura procedimentale, la Suprema Corte ha ricordato che “se da un lato l’obbligo dell’intermediario di disporre procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi di investimento richiede una modulazione rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore, esso lo vincola però al tempo stesso all’attuazione dell’obiettivo prefigurato dalla norma primaria, con la conseguenza che se le norme regolamentari non delineano uno specifico modello ideale di procedura, ciò dipende dalla volontà del legislatore di lasciare ampia discrezionalità agli intermediari nella predisposizione in concreto delle procedure ritenute più idonee, senza che ciò possa tradursi in un limite per l’organo di vigilanza nella valutazione della congruità di tali procedure rispetto al fine delle norme che le hanno contemplate”.