Come noto, l’art. 72, comma 9, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario o TUB), in materia di responsabilità degli organi straordinari bancari, prevede che “la responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia”. Pronunciandosi su tale disposizione normativa, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha recentemente dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, “nella parte in cui subordina la proposizione delle azioni civili nei confronti dei commissari straordinari alla previa autorizzazione della Banca d’Italia, per contrasto con gli articoli 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) […], nonché per contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione”.