Pronunciandosi in merito alla condotta di illecita prosecuzione dell’attività sociale e di aggravamento del dissesto, la Suprema Corte ha recentemente ricordato che “l’aggravamento del dissesto a cagione della prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli obblighi imposti dalla legge, per quel che qui rileva, agli amministratori (nel caso di specie, alla luce delle perdite e dell’erosione del capitale sociale) è condotta che, in presenza dei prescritti presupposti, può sussumersi nell’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 224, n. 2), legge fall.”.