Come noto, i soci di società di capitali hanno a disposizione svariati modi per apportare risorse economiche (fra cui il denaro) a favore della propria partecipata. Infatti, i soci possono, fra l’altro, concedere “finanziamenti soci” a titolo di mutuo e dunque con diritto al rimborso oppure erogare versamenti “in conto capitale” destinati a confluire in apposite riserve e senza alcun diritto del socio di vedere restituito quanto versato se non in sede di liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo. A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, tenuto conto della diversa natura delle ricordate tipologie di apporti dei soci, “[n]ella materia penale fallimentare, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con altra analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie della bancarotta preferenziale”.